Art. 1.
(Finalità).

      1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado si dotano, in forma autonoma o consorziata, di una biblioteca scolastica-centro di risorse educative multimediali, di seguito denominata «biblioteca scolastica», in accordo con le indicazioni contenute nel Manifesto IFLA-UNESCO sulle biblioteche scolastiche e nelle linee guida IFLA-UNESCO per le biblioteche scolastiche e sulle competenze dei bibliotecari scolastici, al fine di rispondere alle seguenti finalità:

          a) concorrere alla realizzazione del diritto allo studio e alla formazione dei giovani;

          b) favorire il diritto a un'informazione libera e consapevole quale premessa indispensabile per l'esercizio effettivo della cittadinanza;

          c) sviluppare le abilità e le strategie di ricerca, di studio autonomo e di uso dell'informazione attraverso la loro integrazione nel curricolo;

          d) rispondere ai bisogni di crescita professionale dei docenti;

          e) sostenere l'autonomia di ricerca e di sperimentazione organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

          f) favorire lo sviluppo culturale complessivo delle istituzioni scolastiche;

          g) stabilire rapporti di collaborazione e di interscambio con istituzioni culturali ed enti locali che operano sul territorio;

          h) garantire il diritto all'educazione permanente fornendo servizi anche per l'utenza esterna alla scuola;

 

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          i) sostenere la pluralità delle espressioni culturali e favorire il dialogo interculturale.

      2. Le biblioteche scolastiche esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono riorganizzate e aperte all'uso secondo le modalità previste nella medesima legge.